Come noto, le cooperative sociali sono definite imprese sociali di diritto ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Dlgs. n° 112 del 2017. Le stesse esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
L’acquisizione automatica di tale requisito le include nel disegno di riforma del nuovo codice del terzo settore. Si stabiliscono diritti e doveri tra cui la redazione, l’approvazione, il deposito e la pubblicazione del bilancio sociale.
Tra i punti salienti della riforma è opportuno attenzionare i seguenti dettati normativi:
- L’art.9, comma 2, del DLgs. 112/2017 prevede, con riferimento alle imprese sociali comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, l’obbligo di depositare presso il Registro delle Imprese e di pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.
- Per le cooperative sociali, dunque, la redazione del bilancio sociale è sempre obbligatoria, indipendentemente dai parametri dimensionali dell’ente.
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato con decreto n° 186 del 4.7.2019, pubblicato sulla G.U. il 9.8.2019 le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS e delle imprese sociali – Le linee guida trovano applicazione a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione; dunque, per le cooperative sociali con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dall’esercizio 2020.
- Le linee guida ministeriali, per gli enti obbligatoriamente tenuti alla redazione del bilancio sociale, hanno natura vincolante; soltanto i documenti redatti secondo tali linee guida possano fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art.14 del Decreto Legislativo n.117/2017.