

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla nuova disciplina relativa al trattamento fiscale dei ristorni nelle società cooperative di cui all’art. 1, commi 42 e 43, della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020).
Il legislatore ha introdotto un regime di tassazione dei ristorni alternativo rispetto a quello tradizionale e consistente nell’applicazione, facoltativa, di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 12,50% all’atto della loro attribuzione a capitale sociale, nei confronti dei soci persone fisiche, con esclusione di quelli che rivestono lo status di imprenditori individuali o detengono partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c), del TUIR.
l’Amministrazione finanziaria interviene a precisare che il nuovo trattamento fiscale può essere applicato retroattivamente anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della citata Legge di Bilancio.
La stessa Agenzia chiarisce altresì che l’opzione per l’applicazione della predetta ritenuta deve essere esercitata, previa delibera assembleare, con riferimento alla totalità dei ristorni imputati ad aumento del capitale sociale deliberati prima del 1° gennaio 2021.