

A seguito dell’approvazione del testo definitivo (salvo intese) del DL Semplificazioni, vi informiamo delle importanti modifiche intervenute al Codice degli appalti (D.lgs. n°50/2016) relative ai procedimenti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, o altro atto da adottarsi entro il 31 luglio 2021.
In relazione agli artt. 37 e 38 del Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie comunitarie secondo le seguenti modalità:
Per lavori, servizi e forniture affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro ;
In procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del Codice degli Appalti:
In tutti i casi va garantito il criterio della rotazione degli inviti e la diversa dislocazioni territoriale.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Per gli affidamenti di cui alla lettera b), le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Tenendo conto delle soglie di anomalia ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice degli appalti.
Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie (fideiussorie) di cui all’articolo 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.