Il Consiglio Notarile di Milano nella nuova massima “emergenziale” n. 187, sostiene che le misure di «distanziamento sociale» anti contagio possono essere agevolmente adottate anche in ambito societario: le assemblee delle società (e i consigli di amministrazione) si possono regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati in audio o video conferenza e, quindi, in particolare, anche se il presidente e il segretario della riunione non si trovino nello stesso luogo, a prescindere dal fatto che il segretario della riunione sia, o meno, un notaio. Lo si desume espressamente dall’art. 1 c. 1 lett. q) DPCM 8 marzo 2020, il quale dispone infatti che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto».