Disposizioni in tema di Organi Amministrativi

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Il primo comma dell’articolo 2542 recita: “L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma”.

Tale integrazione al codice civile pone, innanzitutto, il divieto di nomina di un amministratore unico nelle cooperative, indipendentemente dal fatto che esse siano costituite in forma di Spa ovvero di Srl e a prescindere dal sistema di governance adottato: vige, infatti dal 1° gennaio 2018, come si evince dal testo sopra riportato, l’obbligo di affidare l’amministrazione della società ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.

Resta valida la disposizione già esistente (articolo 2542, secondo comma, cod. civ.) in base alla quale questi ultimi devono essere scelti in maggioranza tra i soci cooperatori o fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Viene inoltre estesa alle cooperative in regime di Srl aventi un numero di soci cooperatori inferiore a venti oppure un attivo dello stato patrimoniale non superiore al milione di euro (ex art. 2519, secondo comma, cod. civ.) la previsione, già vigente per le Spa, secondo cui “ gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica” (ex art 2383, secondo comma, cod. civ.).

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