Accordo Quadro RAS – Erogazione Cassa Integrazione in Deroga

INPS – Modalità di presentazione delle domande per CIGO e assegno ordinario.
24 Marzo 2020
Salutiamo Eugenio De Crescenzo
30 Marzo 2020

Il giorno 26 marzo 2020 è stato firmato l’Accordo Quadro per l’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell’art. 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, di seguito pubblichiamo il documento. Il documento definisce criteri ed elementi essenziali per l’utilizzo della CIGD e di altre misure integrative regionali.

Possono essere beneficiari della CIGD i soci lavoratori di imprese cooperative ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore:

(anche gli operai agricoli a tempo determinato in forza al 23 febbraio 2020 con riferimento alle ore o giornate effettuate in media nei 12 mesi o nel minor periodo d’impiego dell’anno precedente e tenuto conto della settimana lavorativa prestata in regime di cinque o di sei giornate);

(gli addetti alla pesca marittima o in acque interne e lagunari, se assunti, imbarcati a qualsiasi titolo e/o iscritti nel ruolino d’equipaggio o comunque impiegati anche senza l’uso di natanti alla data del 23 febbraio. Per tali addetti, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative, con riferimento al numero delle giornate lavorative, anche non continuative)

Possono essere beneficiari della CIGD i soci lavoratori di imprese cooperative nonché i dipendenti dei datori di lavoro appaltatori di opere e servizi, anche in caso di cambio d’appalto intervenuto dopo il 23 febbraio 2020 relativamente agli addetti in continuità d’occupazione;
La Cassa integrazione in deroga può avere decorso a far data dal 23 febbraio e fino al 23 agosto, nel limite di una durata massima di nove settimane, salvo proroghe future;

I datori di lavoro presentano, anche attraverso loro delegati, la domanda di concessione del trattamento d’integrazione salariale in deroga alla vigente normativa alla Regione Autonoma della Sardegna attraverso l’apposito applicativo reso disponibile sulla piattaforma telematica del Sistema Informativo Lavoro (SIL) non oltre 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

La presentazione della domanda potrà aver luogo a seguito dell’emanazione di apposito avviso pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

I datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti dovranno allegare alla domanda l’accordo sottoscritto, anche telematicamente, con le OO.SS. territoriali. Il datore di lavoro invierà, via AA.RR. o via mail certificata, alle OO.SS. la richiesta che attiva la procedura di consultazione sindacale, con tutti gli elementi di valutazione (lavoratori interessati, qualifiche professionali, entità della riduzione e sua durata, valori della prestazione). Se l’accordo non si perfeziona nei tre giorni successivi, il datore di lavoro potrà comunque presentare l’istanza di CIGD alla Regione;

Per i datori di lavoro che occupano sino a 5 dipendenti non è obbligatoria la sottoscrizione di apposito accordo sindacale;
Il trattamento della CIGD è ammesso con il metodo del pagamento diretto da parte dell’INPS. La Regione, qualora consentito, agevolerà l’istituto della cessione del credito da parte dei lavoratori ad intermediari creditizi e finanziari, da identificare mediante convenzione.

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