Nuovo art. 2477 Codice civile

Assemblea Agrinsieme
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Si informano le cooperative che il parlamento in sede di conversione del D.L. n. 32 del 18/4/2019 "Sblocca Cantieri" ha modificato l’art. 2477 del Codice civile sui criteri di nomina dell’Organo di Controllo (Collegio Sindacale) o revisore contabile nelle società a responsabilità limitata. La nuova norma prevede che la società cooperativa in forma di SRL sia obbligata alla nomina dell’Organo di Controllo o del revisore se ricorrono le seguenti condizioni:
a) Se tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) Se controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) se ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
        1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
        2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
        3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Ai fini della prima applicazione della nuova norma i parametri di cui alla lettera c) sono riferiti agli esercizi contabili degli anni 2017 e 2018.
Il termine per la nomina dell’Organo di Controllo o revisore per le cooperative in srl, qualora ricorrano le condizioni, è fissato in legge per il 16/12/2019, da intendersi come termine ultimo di convocazione dell’assemblea dei soci per deliberare nel merito.
Si rimarca che il mancato rispetto del termine comporta una sanzione da € 1.032 a € 6.197.
L’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.
La norma comporta modifiche statutarie solo in presenza di disposizioni in contrasto con le nuove normative.
NOTE relative all'Organo di controllo
Nelle Cooperative/SRL ove ricorra l'obbligo per legge di nominare l'Organo di controllo, questo potrà svolgere, oltre al controllo di legalità, la revisione legale dei conti.
Ove NON ricorra tale obbligo, la cooperativa non sarà tenuta neppure alla revisione legale dei conti.
Inoltre, la cooperativa può assolvere all'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo, se lo statuto non dispone diversamente, con la nomina di un Sindaco Unico e non più di un Collegio Sindacale.
Il Sindaco Unico o i componenti del collegio debbono essere revisori legali dei conti se ad essi è attribuita anche la funzione di revisione contabile. Al sindaco possono essere attribuite sia le funzioni di revisione legale dei conti (art. 14 d.lgs 39/2010), sia le funzioni di controllo di gestione (art. 2403 c.c.), mentre al revisore contabile è possibile affidare SOLO la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato.

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